- Premessa
- Il conto corrente ordinario
- Il conto corrente bancario
- Il conto corrente bancario ed il conto corrente di corrispondenza: definizioni e differenza
- Diritti ed obblighi delle parti nel contratto di conto corrente bancario

1. Premessa
Oggi la Cicala non vuole parlarvi del conto corrente dal punto di vista economico-finanziario, compito che lascia al Consulente che lo farà sicuramente meglio, ma vuole attrarre la vostra attenzione su cosa si intende, legalmente parlando, con la dicitura “contratto di conto corrente” e sul fatto che è il Codice Civile che definisce la nozione di “conto corrente”, in quanto il legislatore ha ritenuto utile fissare una nozione del contratto di conto corrente per far risultare in modo chiaro e preciso quelli che sono gli elementi costitutivi, nonché gli estremi essenziali e distintivi del contratto.
Preliminarmente, però, è necessario ricordare, cosa sia un contratto. Per farlo, si deve far riferimento sempre al Codice Civile che, all’art. 1321, lo definisce come: “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Da ciò se ne può, quindi, ricavare che il contratto:
- è un accordo necessariamente bi o plurilaterale;
- ha sempre natura patrimoniale;
- ha la funzione di costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici.
Il Codice Civile definisce ben due contratti di conto corrente:
- il conto corrente ordinario;
- il conto corrente bancario.
2. Il conto corrente ordinario
Nel contratto di conto corrente ordinario due soggetti, legati da costanti e frequenti relazioni commerciali, scelgono di regolamentare i diversi rapporti, da cui discendono reciproche posizioni di debito e credito, fino al momento convenuto della chiusura del conto. Cioè le parti annotano in un unico conto debiti e crediti, operando periodicamente una verifica del dare e dell’avere, attraverso la quale possono quantificare le reciproche spettanze. Ma solo con la chiusura del conto, alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi o, in mancanza, semestralmente, il saldo delle operazioni economiche diverrà liquido e si potrà considerare scaduto, esigibile e computabile dalla data del contratto.
In mancanza di un termine contrattualmente previsto, il contratto di conto corrente ordinario potrà cessare i suoi effetti per il recesso delle parti, esercitabile a ogni chiusura del conto e con un preavviso di dieci giorni nei casi di sequestro o pignoramento, di interdizione, inabilitazione, insolvenza o morte di una delle parti.
La ratio dell’istituto è evidente: nell’ambito delle varie operazioni economiche che possono intercorrere tra due parti, la molteplicità delle obbligazioni che sorgono e s’incrociano richiede una razionalizzazione della gestione, altrimenti complessa e contabilmente macchinosa.
Giuridicamente il conto corrente ordinario è un contratto bilaterale, a prestazioni corrispettive (ops! La mia prima domanda all’esame di diritto privato il primo anno di università) e disciplinato dal Capo XVI del Codice Civile, che appartiene alla categoria dei contratti normativi, cioè quegli atti con il quale le parti non dispongono direttamente dei loro interessi, ma fissano la disciplina vincolante per futuri contratti che saranno eventualmente stipulati o tra i soggetti stessi che hanno dato vita al contratto normativo, ovvero tra altri soggetti componenti di categorie, classi o gruppi, dei quali i partecipanti alla conclusione del contratto normativo abbiano avuto la rappresentanza.
3. Il conto corrente bancario
A differenza che per il contratto di conto corrente ordinario appena esaminato, il legislatore per il contratto di conto corrente bancario, non fornisce una definizione chiara come quella sopra riportata, ma si limita a fornire le regole “delle operazioni bancarie in conto corrente”. Si può comunque dedurne che, nel contratto di conto corrente bancario, la banca si impegna nei confronti del cliente, sul presupposto dell’esistenza di una disponibilità presso di sé, a prestare un servizio, consistente in sostanza in un servizio di cassa, ossia nel provvedere per conto del cliente correntista, su ordine diretto ed indiretto e con le sue disponibilità, ai pagamenti ed alle riscossioni.
A differenza del contratto di conto corrente ordinario di cui sopra, il contratto di conto corrente bancario, anche conosciuto come c/c, mette dunque in condizione chi ha effettuato il deposito della somma di denaro di esigerla quando gli pare opportuno.
Si tratta, quindi, di un contratto divenuto socialmente tipico per il frequente utilizzo e la dettagliata disciplina contenuta nelle norme uniformi bancarie, ma legalmente atipico, non trovando né una definizione né una compiuta regolamentazione nelle norme di diritto positivo.
Nei contratti di conto corrente bancario, poi, esiste una macro divisione tra:
- il conto corrente bancario ordinario (non è il conto corrente ordinario di cui sopra);
- il conto corrente di corrispondenza.
3.1 Il conto corrente bancario ed il conto corrente di corrispondenza: definizioni e differenza
Il conto corrente di corrispondenza differisce dal conto ordinario in quanto il contratto prevede che la banca effettui in automatico un certo numero di operazioni al posto del cliente, dietro suo mandato ovviamente. Il nome deriva dal fatto che tali operazioni vengono commissionate tramite lettere di addebito o accredito. La banca ha l’autorizzazione da parte del cliente di effettuare regolarmente le operazioni richieste, e il cliente correntista conserva, in tutto questo, il diritto di disporre liberamente e in qualsiasi momento dell’importo a credito disponibile sul suo conto.
Dal punto di vista giuridico questa tipologia di contratto rientra tra i contratti atipici a contenuto misto ed è riconducibile alla disciplina del mandato, ovvero a quell’istituto che prevede che una parte si obblighi a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra.
Funzionali allo scopo del contratto in esame, ovvero il conto corrente bancario di corrispondenza, sono due momenti fondamentali:
- quello gestorio, rappresentato dal conferimento di incarichi alla banca;
- quello costitutivo della provvista necessaria all’esecuzione di quegli incarichi.
Le differenze rispetto al contratto di conto corrente ordinario sono principalmente:
- la mancanza dell’elemento della reciprocità: l’istituto di credito non effettua rimesse, limitandosi a eseguire l’ordine del cliente che può sempre e immediatamente disporre delle somme accreditategli.
- Il dover rispettare una diversa regolamentazione in materia di anatocismo con l’espresso divieto della capitalizzazione degli interessi maturati alla definizione periodica.
3.2 Diritti ed obblighi delle parti nel contratto di conto corrente bancario
Diritti e obblighi delle parti nel contratto di conto corrente bancario, di entrambe tipologie, sono principalmente stabiliti dal Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993) nell’ottica di una disciplina orientata ad accrescere la tutela del contraente debole, in particolare con la conferma dei principi di trasparenza e d’informazione cui la banca deve adeguarsi per garantire al cliente un quadro chiaro ed esauriente delle condizioni, clausole e modificazioni contrattuali che andrà a stipulare o di cui già subisce gli effetti.
Rileva pertanto in tale direzione l’obbligo, previsto a pena di nullità, di redigere i contratti per iscritto, con una copia da consegnare al cliente, copia dalla quale lo stesso possa avere conoscenza del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
La formalità così imposte e il regime di pubblicità delle condizioni generali di contratto svolgono pertanto una funzione informativa, per la quale la conformità rispetto a quanto diffuso pubblicamente costituisce condizione di validità del singolo contratto concluso, risultando nulle e non apposte eventuali clausole, anche di rinvio agli usi, più sfavorevoli al cliente rispetto a tassi, prezzi e condizioni pubblicizzate.
Funzionale alla trasparenza bancaria è chiaramente l’invio trimestrale o mensile dell’estratto conto, attraverso il quale il correntista può costantemente verificare i movimenti effettuati e il saldo, distinto in contabile, ovvero le operazioni registrate, disponibile, ovvero la somma che può essere effettivamente utilizzata, liquido, ovvero la somma disponibile su cui vengono calcolati gli interessi. In base all’art. 119 TUB, infine, l’estratto conto s’intende approvato trascorsi sessanta giorni dalla sua ricezione senza alcuna opposizione.
Da quanto sopra esposto si può comprendere la complessità e la vastità dell’argomento, per cui ove siate interessati ad ulteriori approfondimenti vi raccomando di rivolgervi ad un esperto qualificato in materia quale il Consulente!
Roma, 20.05.2021
Avv. Alba Cicala